Ricercatori a tempo determinato
Ricercatori a tempo determinato
La definizione della figura del ricercatore a tempo determinato trova principio e fondamento nella Circolare Ministeriale del 17.03.1997 (prot. AGC/4.1-7A 678), a firma Berlinguer, con la quale è stata definita la “facoltà per le Università di procedere ad assunzioni a tempo determinato”, permettendo a queste di valersi dell’opportunità di tale profilo per favorire l’accesso dei giovani alle attività della ricerca. La Ministeriale attribuiva alla figura del ricercatore a tempo determinato compiti di ricerca del tutto confrontabili con quelli del personale di ruolo (anche se riferiti a programmi temporanei e non permanenti), ma con l'esclusione delle attività didattiche. La retribuzione e il trattamento previdenziale e assistenziale erano pertanto parametrati alla posizione iniziale dei ricercatori non confermati e il contratto era commisurato all'attuazione del programma. Quanto definito dalla predetta circolare ha subito un successivo aggiornamento in riferimento al mutato quadro normativo e regolativo, particolarmente in relazione al D.Lgs. 230 del 4 novembre 2005 “Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari” e alla “Carta Europea dei Ricercatori – Codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori”.
La Legge 230/2005 (“Moratti”) al suo articolo 14 afferma che “per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa le Università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono instaurare rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, o, per le facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi, che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica, valutata secondo procedure stabilite dalle università. I contratti hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni”. A differenza della Ministeriale Berlinguer, la Legge 230 stabilisce che “Il trattamento economico di tali contratti, rapportato a quello degli attuali ricercatori confermati, è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica”. Infine, “il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero l'espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce titolo preferenziale. L'attività svolta dai soggetti di cui al presente comma costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei titoli”.
La normativa relativa alle procedure per il reclutamento sono definite dalle seguenti leggi: Legge 3 luglio 1998, n.210 (Norme per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori); DPR 19 ottobre 1998, n.390; DPR 23 marzo 2000, n.117 (regolamento recante modifiche al DPR 98, n.230). Tuttavia le procedure per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato non devono necessariamente svolgersi secondo le stesse modalità del reclutamento dei ricercatori. Infatti, la Legge 230/2005 dispone che le Università, previoespletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possano assumere ricercatori a tempo determinato. Le procedure devono quindi rispettare solamente le norme relative alla pubblicità degli atti e la valutazione comparativa di candidati potendo pertanto espletarsi sulla base di regolamenti d’Ateneo autonomi Il decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, infine, introduce per i ricercatori una nuova forma di reclutamento con contratti a tempo determinato di 6 anni, secondo la formula del 3+3: se al termine di questo periodo il ricercatore sarà ritenuto valido dall'ateneo sarà confermato a tempo indeterminato come associato. In caso contrario terminerà il rapporto maturando però dei titoli utili per i concorsi pubblici. Viene poi abbassata l'età in cui si può entrare di ruolo in università, da 36 a 30 anni, mentre lo stipendio passa da 1.300 a 2.100 euro. Tutte le Università Italiane si sono quindi dotate di un apposito Regolamento sui Ricercatori a Tempo Determinato, reperibile sui siti web di riferimento, che disciplina tanto le modalità di finanziamento dei contratti, quanto le procedure di reclutamento, nonchè l’impiego dei ricercatori a tempo determinato, la cui denominazione in talune realtà accademiche è stata cambiata in Assistant Professor. Aggiungi commento
Reclutamento a Progetto
E’ da sottolineare come l’accesso a finanziamenti per progetti di ricerca tanto a livello Europeo quanto nazionale sia favorita dall’assunzione di ricercatori altamente qualificati a tempo determinato con retribuzioni pari a quelle dei colleghi europei. I bandi FIRB prevedono la stipula di contratti con giovani ricercatori o con ricercatori di chiara fama internazionale. Ai sensi dell’articolo 7, comma 6, e dell’articolo 8, comma 5, del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell’8 marzo 2001, i costi per tali contratti sono riconosciuti al 100% (art.3, comma 5 bando 1 dic. 2006 - Prot. n. 2688/Ric./2006). Ogni proposta progettuale dovrà prevedere l'inserimento, all'interno delle unità di ricerca coinvolte, di giovani ricercatori e/o di ricercatori di chiara fama internazionale, come specificato all'art. 4 del Decreto Ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004: “3. Ciascuno dei progetti ammessi agli interventi del FIRB deve ricomprendere, aggiuntivamente alle spese di personale di cui al precedente comma 2, anche contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o contratti di lavoro a progetto ai sensi dell'art. 61 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, stipulati, ai fini del migliore sviluppo delle attività, con giovani ricercatori e/o con ricercatori di chiara fama internazionale per un costo complessivamente non inferiore al 10% del costo del progetto. 4. I contratti stipulati con giovani ricercatori debbono prevedere un impegno a tempo pieno, non possono avere una durata inferiore ai tre anni, e possono essere assegnati a laureati di età non superiore ai 32 anni, a laureati con documentata esperienza almeno triennale nel settore della ricerca scientifica e tecnologica, a titolari di dottorato di ricerca o di altro titolo di formazione post-laurea equipollente. 5. I contratti di cui al precedente comma 4 debbono prevedere un livello retributivo minimo che, relativamente ai laureati di età non inferiore ai 32 anni, non sia inferiore a quanto previsto per l'assegno di ricerca e, relativamente ai laureati con documentata esperienza almeno triennale nel settore della ricerca scientifica e tecnologica e ai titolari di dottorato di ricerca o di altro titolo di formazione post-laurea equipollente, non sia inferiore a quanto previsto per la figura del ricercatore universitario confermato e non sia superiore a quanto previsto per la figura del professore associato confermato”. Nei bandi People, legati alla formazione e alla mobilità dei ricercatori, è chiaramente affermato che: “As a general rule researchers shall be appointed under an employment contract except in adequately documented cases or where national regulation would prohibit this possibility. When an employment contract cannot be provided, the researcher shall be recruited under a status equivalent to a fixed amount fellowship, provided that it is compatible with the national legislation and that adequate social security is provided (but not necessarily paid from the fellowship). As a general principle the choice of appointment type should be made in accordance with the best interests of the researchers. The European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the recruitment of researchers offer a reference framework for the employment of researchers. In all cases, the hosts must ensure that the researcher is covered under the social security scheme which is applied to employed workers within the country of the contractor, or under a social security scheme providing an adequate protection and covering the researcher in every place of implementation of the IEF activities. The living allowance is a gross Community contribution to the salary costs of the fellow. Consequently, the net salary results from deducting all compulsory social security contributions (employee's contribution and employer's contribution, where applicable) as well as direct taxes (e.g. income tax) from the gross amounts”.
La gran parte degli Atenei rende possibile due tipi di contrattualizzazione per ricercatori, che esulano dalla fattispecie dell’assegno di ricerca, entrambe inidonee, sebbene non formalmente vietate, al reclutamento nei casi sopra indicati: a.Borse di studio dipartimentali b. La piena partecipazione al progetto, nel caso non inusuale che esso preveda un team di ricerca e non richieda grandi spese per l’acquisto di attrezzature, sarà allora pagata in base ai mesi uomo di riferimento per l’impegno prestato. E’ evidente che in questi casi, posta una soglia minima di finanziamento di 100.000 euro annui, è necessario garantire la massima partecipazione possibile dei team members in termini di mesi uomo e quindi di garantire una retribuzione superiore a quella prevista per l’assegno di ricerca. |

































